UN RISPARMIO SUI FARMACI PER GLI ANIMALI DI CASA
Durante l’esame della manovra finanziaria, la V Commissione Bilancio ha approvato l’inserimento di un articolo aggiuntivo nel D.lvo 193/2006 che riguarda l’uso in deroga dei medicinali negli animali non destinati alla produzione di alimenti: il Ministero della Salute stabilirà, con proprio decreto, i casi in cui il Medico Veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano anche tenendo conto del costo delle cure e nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione Europea.
La V Commissione Bilancio della Camera ha approvato lo scorso dicembre un emendamento alla manovra finanziaria che introduce un articolo aggiuntivo (articolo 10-bis) al Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice comunitario del Farmaco Veterinario).
L’emendamento integra la vigente norma sull’uso in deroga di medicinali per animali non destinati alla produzione di alimenti, prevedendo che il Ministero della Salute definisca “i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione”.
Il suddetto decreto dovrà:
– mantenere fermo l’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali
– rispettare le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari
– tenere conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure.
Per l’emanazione del decreto in questione, il Ministero della Salute ha 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore della manovra finanziaria.
Questo è il testo dell’emendamento approvato (Nuova formulazione)
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) – 1. Il Ministro della salute, sentita l’AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell’acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
da ANMVIoggi
Questo porterà a un risparmio sul costo dei farmaci per i nostri amici a quattro zampe perché non solo spesso gli stessi medicinali a uso umano sono meno costosi di quelli veterinari ma anche ci sarà la possibilità di accedere ai farmaci equivalenti con un ulteriore risparmio.
AGGIORNAMENTO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio il Decreto 14 aprile 2021 del ministero della Salute sul via libera all’utilizzo di medicinali per uso umano per la cura di animali che non siano destinati alla produzione alimentare. La disposizione, salutata come una vera e propria svolta dopo la firma del ministro, è dunque diventata legge.
La possibilità di fare risparmiare le famiglie è un principio di legge anche se viene precisato che il costo di questi farmaci «è sempre a carico dell’acquirente» e non gode di alcun tipo di esenzione o riduzione, se non inserire i costi nelle detrazioni previste nella denuncia dei redditi.
Il libero utilizzo dei farmaci ad uso umano per gli animali non rappresenta però un’autorizzazione ai proprietari a fare da sé.
Non si possono somministrare a caso ai gatti e ai cani antidolorifici, pastiglie, sciroppi o altro che si ritrova nella propria scorta di farmaci.
Non lo si poteva fare prima e non lo si può fare ora.
Quando l’animale è malato è necessario rivolgersi sempre al Medico Veterinario che è l’unica persona che ha i titoli, l’esperienza e l’autorizzazione non solo a rilasciare prescrizioni mediche ma anche a fornire parere sulle cure.
Può essere deleterio curare male i propri animali domestici, prendendo iniziative personali: un gesto non solo di enorme irresponsabilità ma che può essere considerato una forma di maltrattamento punibile per legge.
Il decreto riconosce i Medici Veterinari come i soli soggetti autorizzati («in via esclusiva e sotto la propria responsabilità») a scegliere il trattamento di un animale ammalato con medicinali studiati e utilizzati per gli esseri umani.
La condizione precisata nell’articolo 1 è che il medicinale contenga lo stesso principio attivo del farmaco veterinario corrispondente.
Con alcune eccezioni.
La più importante è che non si deve trattare di un medicinale «contenente sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana».
Questo perché non si possono mettere a rischio le scorte di farmaci essenziali per le persone (quelle che vengono considerate di «ultima istanza») e neppure si può eccedere con gli antibiotici per prevenire i fenomeni di antibiotico resistenza.
La legge prevede alcune eccezioni affidate sempre alla responsabilità del Medico Veterinario per i casi in cui non ci siano alternative.
Il farmaco non deve però essere inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti, pubblicata dll’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.
Attraverso l’ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, i Medici Veterinari però hanno espresso perplessità per un «provvedimento solo apparentemente migliorativo» per la presenza di tutta una serie di «paletti» che costringeranno i medici a quello che definiscono uno «slalom prescrittivo» che finisce col «vanificare il principio della miglior convenienza economica per l’acquirente.
I dubbi dei Medici Veterinari si riferiscono soprattutto all’«allegato A» del decreto che, con una serie di clausole, limitano la possibilità di scelta da parte dei Medici Veterinari.
Sia pe le limitazioni che può imporre l’Aifa («una novità assoluta»), sia per l’obbligo di test di sensibilità per l’uso degli antibiotici non soggetti a limitazioni «che possono richiedere fino a 7 giorni e rischiano di ritardare il trattamento di infezioni gravi».
La legge richiede pure certe pre-condizioni (come il fatto che il farmaco veterinario sia, a causa di alcuni componenti, più rischioso o controindicato per l’animale in cura, per le sue particolari condizioni in quel momento o per incompatibilità (per esempio nel caso di animali erbivori farine animali ) o forme conosciute di intolleranza) che secondo l’ANMVI svuotano il decreto nella parte riferita alla convenienza economica.
«La nostra proposta al ministro era invece quella di sviluppare il mercato dei medicinali veterinari generici, come previsto dal regolamento europeo che entrerà in vigore il 28 gennaio del prossimo anno 2022» ribadisce L’ANMVI.
Vicla Sgaravatti
Medico Veterinario
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