UN RISPARMIO SUI FARMACI PER GLI ANIMALI DI CASA
Durante l’esame della manovra finanziaria, la V Commissione Bilancio ha approvato l’inserimento di un articolo aggiuntivo nel D.lvo 193/2006 che riguarda l’uso in deroga dei medicinali negli animali non destinati alla produzione di alimenti: il Ministero della Salute stabilirà, con proprio decreto, i casi in cui il Medico Veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano anche tenendo conto del costo delle cure e nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione Europea.
La V Commissione Bilancio della Camera ha approvato lo scorso dicembre un emendamento alla manovra finanziaria che introduce un articolo aggiuntivo (articolo 10-bis) al Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice comunitario del Farmaco Veterinario).
L’emendamento integra la vigente norma sull’uso in deroga di medicinali per animali non destinati alla produzione di alimenti, prevedendo che il Ministero della Salute definisca “i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione”.
Il suddetto decreto dovrà:
– mantenere fermo l’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali
– rispettare le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari
– tenere conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure.
Per l’emanazione del decreto in questione, il Ministero della Salute ha 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore della manovra finanziaria.
Questo è il testo dell’emendamento approvato (Nuova formulazione)
1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) – 1. Il Ministro della salute, sentita l’AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell’acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
da ANMVIoggi
Questo porterà a un risparmio sul costo dei farmaci per i nostri amici a quattro zampe perché non solo spesso gli stessi medicinali a uso umano sono meno costosi di quelli veterinari ma anche ci sarà la possibilità di accedere ai farmaci equivalenti con un ulteriore risparmio.
Vicla Sgaravatti
Medico Veterinario
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