I CANI POSSONO O NON POSSONO ENTRARE NEI LUOGHI PUBBLICI?
C’è da fare come premessa una distinzione fondamentale: per luoghi pubblici si intendono quelli di proprietà del demanio dello Stato accessibili al pubblico (vie, piazze, giardini ma anche uffici e strutture pubbliche, mezzi di trasporto pubblici…).
Ci sono poi i luoghi privati aperti al pubblico (negozi, bar, ristoranti, hotel… ).
A livello nazionale nessuna norma impedisce che i cani, con i loro padroni, accedano ai luoghi pubblici: (art. 83/d del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954), purché siano tenuti al guinzaglio ( la nuova normativa lo prevede, giustamente, non più lungo di metri 1,50) e con museruola (non più obbligatorio farla indossare ma da avere e da utilizzare se richiesto).
Gatti e altri animali devono stare nel trasportino, che deve essere in buone condizioni di pulizia e di igiene.
Il Tar Puglia (sentenza 16 marzo 2018, n. 359) ha ribadito che l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Fa riferimento all’ordinanza del Sindaco di Trani, che ha disposto l’accesso dei cani alla Villa Comunale unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale, in presenza di problemi di decoro e sanità urbana che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Un divieto della Comunità Europea (Reg. CE n. 852/2004), invece, vieta l’accesso degli animali ai luoghi dove gli alimenti vengono preparati, trattati o conservati: quindi il cane non può entrare nella cucina del ristorante, nei laboratori di produzione, negli ambienti di immagazzinamento… questo per impedire le contaminazioni degli alimenti stessi.
Se si autorizza l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantite igiene e sicurezza.
Regolamenti comunali possono vietare l’ingresso anche in altri luoghi pubblici, come scuole, ospedali…
Nei luoghi privati aperti al pubblico, invece, è tutto più complicato perché ci sono solo regolamenti comunali e gli animali sono ammessi o meno anche secondo le regole stabilite dal proprietario del locale o del gestore che è tenuto ad esporre un cartello che dichiari il divieto. In assenza del cartello il cane può entrare. Non è chiaro se il divieto va giustificato, e se deve essere registrato in comune, si parla di divieto con apposito cartello a cui deve corrispondere uno specifico certificato amministrativo rilasciato all’esercente dal comune. In mancanza di tale cartello, in caso di diniego di accesso dell’animale, si può chiedere l’intervento dei vigili urbani che sono tenuti a intervenire e ad accogliere eventuali esposti.
Pochi mesi fa il Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) si è espresso contro il regolamento del comune di Quincinetto (TO) che ha vietato l’accesso dei cani nei locali pubblici, anche se accompagnati dal padrone.
Le parole del vice presidente vicario di Fipe, Aldo Mario Cursano: «Se si rispettano le condizioni di sicurezza, comprese quelle igienico-sanitarie, l’ingresso di cani in bar e ristoranti dipende esclusivamente dalla volontà degli imprenditori e dalla politica di relazione con il cliente che intendono perseguire. Si tratta di ribadire il principio di libertà che, nel rispetto delle norme, deve ispirare ogni iniziativa imprenditoriale (…); non spetta alle amministrazioni comunali decidere se gli animali di compagnia devono essere ammessi o, al contrario, devono essere respinti, come ha stabilito un recente regolamento del Comune di Quincinetto in provincia di Torino».
I cani-guida dei non vedenti dovrebbero avere sempre libero accesso ovunque.
Se autorizzato l’accesso, i cani, come nella pubblica via, devono essere al guinzaglio e avere disponibile la museruola.
Quando esista il veto, si può sempre scegliere di non voler frequentare quell’ambiente…..
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