DIRITTI DEI GATTI LIBERI
Mi è capitato di sentire lamentele di vario tipo riguardo gatti di proprietà vaganti in libertà. Chi si lamentava dell’invasione del proprio orto, chi li incrociava passeggiando con i propri cani al guinzaglio, chi li trovava in cortile sopra la propria autovettura e altro.
Ho cercato se ci fossero normative al riguardo e ho trovato che i gatti vaganti, come gli uccelli, non possono essere soggetti a limitazioni proprio per la natura del loro essere liberi.
Esiste una normativa che tutela la custodia dei gatti di proprietà.
- È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all’interno che all’esterno delle abitazioni, segregarli in modo continuativi in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- Al fine di evitare e contenere l´incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
Non si menziona alcun divieto a lasciarli liberi
Viene indicata però la responsabilità del proprietario e di chi si serve dell’animale a fronte di danni causati dal gatto. Quel “chi si serve dell’animale” è interpretato, unanimemente nel senso del custode o di chi abbia un qualsiasi rapporto con l’animale stesso (rapporto di fatto). Si fa riferimento ai gatti delle colonie, o a quelli non di proprietà ma alimentati e accuditi da qualcuno.
In questi casi vi è il nesso di causalità tra la presenza dell’animale dovuta al volere di chi lo attira in un dato luogo, che se ne assume la custodia ed è parificato al proprietario.
Pertanto, attirare animali significa assumersene la custodia e la responsabilità.
Nella Legge nazionale n. 281 del 1991 ‘Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991 vengono stabilite disposizioni di tutela delle Colonie feline (a cui si rifanno leggi regionali e regolamenti locali), specificando che ‘il gatto è tutelato, oltre che come componente di una colonia felina, anche come animale in quanto tale e, quindi, gli articoli che seguono sono solo una parte della legislazione a tutela di questo animale.”
- è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e rimessi nel loro gruppo.
- I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d´intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Anche la Regione Lombardia ha promulgato La Legge della Regione Lombardia n. 16 del 11 luglio 2006 ‘Lotta al randagismo e tutela degli animali d´affezione’ dove, all’art.9 prevede che:
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d´intesa con l´ASL competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l´ASL, d´intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. I privati e le associazioni di cui all’articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d´intesa con l´ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l´allontanamento di cui al comma 1 ed è garantita dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1 (Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilità, se del caso con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente), da volontari delle associazioni di cui all´articolo 19 (Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ‘Legge quadro sul volontariato’, alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 ‘Legge regionale sul volontariato’ o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell´ambiente quale finalità, possono collaborare all´effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l´ASL competente per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze) e dai privati di cui al comma 3.
5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.
6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 11.
Nel mese di maggio 2007 nel Comune di Peschiera Borromeo è entrato in vigore il ‘Regolamento per il benessere degli animali e per una migliore convivenza degli animali con la collettività umana’.
In particolare il capitolo V della normativa comunale è dedicata alla tutela dei gatti prevedendo che:
Art. 31 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.
1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale * o habitat * dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per “gatto libero” si intende l´animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”, anche detto ‘tutore di colonie feline’.
5. Per ‘habitat’ di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Art. 32 – Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.
1. Il Comune e l´Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste, con le quali sia stato sottoscritto apposito accordo o convenzione, ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, solo per la cura, la sterilizzazione e l´eventuale trasferimento a nome di legge e del presente regolamento, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria Locale che dalle gattare/gattari o dalle Associazioni di volontariato appositamente incaricati dall’Ufficio Diritti Animali Comunale mediante accordi o convenzioni stipulati d´intesa con la ASL.
Art. 33 – Colonie feline e gatti liberi.
1. Le colonie feline sono considerate dal Comune ‘patrimonio bioculturale’ e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all´interno del territorio comunale sono censite dall’Azienda Sanitaria Locale e dall’Ufficio Diritti Animali Comunale, con la collaborazione delle Associazioni, dei gattari e dei cittadini. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono subire maltrattamenti né possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l´Ufficio Diritti Animali Comunale, la competente Unità Operativa della ASL della Provincia di Milano 2 e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per comprovate e documentate esigenze ambientali/ territoriali o sanitarie.
4. E´ vietato a chiunque ostacolare od impedire l´attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
5. E´ vietata la soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà fatto salvo quanto previsto dall´art.11 della LR 16/06.
Art. 34 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
1. Il Comune riconosce l´attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano costantemente per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Il Comune riconosce altresì l´attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l´accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte della Polizia Locale.
3. L´accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l´uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell´impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all´Ufficio Diritti Animali Comunale le problematiche individuate, il quale, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoverà le azioni necessarie.
4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l´igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l´acqua.
5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all´alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte dell’Ufficio Diritti Animali Comunale, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. L´Ufficio Diritti Animali Comunale è responsabile della pulizia e decorosa tenuta di detti siti.
7. E´ proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
8. L´Ufficio Diritti Animali Comunale, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Poiché la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico, non deve essere operata alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.
Art. 35 * Cantieri.
1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell’inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un´idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l´Ufficio Diritti Animali Comunale, d´intesa con il Servizio Veterinario della ASL della Provincia di Milano 2, potrà collaborare per l´individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori, gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
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