COVID-19 E PASSEGGIATA CON IL CANE
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto hanno emesso quattro ordinanze che limitano- fra le altre attività all’aperto- la passeggiata con il cane, che deve essere contenuta alle sole esigenze fisiologiche dell’animale entro gli immediati paraggi dell’abitazione.
Parchi e aree cani- Nel mirino sono finiti i parchi e giardini pubblici, dove si svolge- oltre all’attività motoria- anche “l’accompagnamento di animali domestici”. In alcune città capoluogo della Lombardia sono stati chiusi gli accessi alle aree cani per il rischio di assembramenti.
Fino a 200 metri dall’abitazione– In tutte e quattro le Regioni, l’uscita con l’animale di compagnia è consentita “per le sue necessità fisiologiche”. La persona che lo accompagna è obbligata a rimanere “nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri”. I conduttori degli animali dovranno esibire, in caso di controllo, i documenti comprovanti l’indirizzo di residenza o domicilio.
La disposizione – si legge nell’ordinanza del Veneto- è un “bilanciamento di esigenze di tutela della salute pubblica e individuale e delle necessità di accompagnamento dell’animale di compagnia”.
Durata delle ordinanze regionali- Con la sola eccezione della Lombardia la cui ordinanza resterà in vigore fino al 15 aprile, la passeggiata con il cane sarà limitata nelle altre regioni fino al 3 aprile 2020.
Su scala nazionale– Le misure di contenimento della passeggiata con il cane non trovano corrispondenza nelle misure di carattere nazionale. Il Ministero della Salute ha vietato l’accesso a parchi e giardini, ma senza indicazioni specifiche per l’uscita con l’animale domestico. Invariata, l’nfografica della Polizia di Stato che ammette l’uscita per la gestione quotidiana dell’animale domestico. Resta inteso che il distanziamento di almeno un metro da altre persone vale per ogni forma di contatto sociale.
Raccomandazioni– I Medici Veterinari raccomandano l’uscita di una sola persona, adulta, assicurando il cane al guinzaglio e provvedendo alla raccolta delle deiezioni. La pulizia dell’animale al rientro in casa non richiede particolari accorgimenti superiori a quelli normalmente adottati, non essendo scientificamente avvalorato il rischio di contaminazione del piano stradale.
Questo è il testo dell’Ordinanza della Regione Lombardia:
17 È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed aigiardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativaall’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolteall’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessitàfisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanzedella residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogodi residenza o domicilio.
da ANMVI oggi – 23 marzo 2020
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