CONDANNATA PER MOLESTIE PERCHÈ TORMENTAVA I VETERINARI VIA SOCIAL
“Si consolida l’orientamento della giurisprudenza che configura i comportamenti di disturbo sui social come molestia di rilievo penale.
Una donna che, dopo la morte del suo cane avvenuta dopo un intervento chirurgico, aveva pubblicato su Facebook una serie di accuse nei confronti del Centro Veterinario, è stata condannata per molestie.
Lo ha deciso il giudice monocratico di Trapani che ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputata per avere “tormentato” i Medici Veterinari attraverso messaggi Whatsapp e commenti sulla loro pagina Facebook, tanto da costringerli a chiudere temporaneamente la pagina. L’imputata è stata condannata a pagare 1000 euro di multa e a farsi carico delle spese processuali. (fonte: trapanisi.it)
Il reato di molestia o disturbo delle persone è previsto dall’articolo 660 del Codice Penale: Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
La giurisprudenza ha già stabilito dei precedenti: nel 2014, la Cassazione ha chiarito che l’invio di messaggi molesti su Facebook integra il reato di cui all’art. 660 cp.”
da ANMVIoggi
Vicla Sgaravatti
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