13 NOVEMBRE 1987 CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
A Strasburgo, il 13 novembre 1987, veniva firmato questo documento che qui vi riporto in parte.
Questa è una traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;
riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia;
considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;
conside-rando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;
considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;
considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;
consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;
consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;
constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;
considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I –Disposizioni generali
Articolo 1 –Definizioni
1 Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
2 Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3 Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
4 Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
5 Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
6 Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato membro.
Articolo 2 (…)
Capitolo II –Principi per il mantenimento degli animali da compagnia
Articolo 3 –Principi fondamentali per il benessere degli animali
1 Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
2 Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.
Articolo 4 –Mantenimento
1 Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2 Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
3 Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
b benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.
Articolo 5 –Riproduzione
Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina.
Articolo 6 –Limiti di età per l’acquisto
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.
Articolo 7 –Addestramento
Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.
Articolo 8 –Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali
1 Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della Convenzione, pratichi il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
2 Questa dichiarazione deve indicare:
a le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.
3 Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
b i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.
4 L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.
5 L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.
Articolo 9 –Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe
1 Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:
a l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
b la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
2 Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
a nel corso di competizioni;
b in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.
Articolo 10 –Interventi chirurgici
1 Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a il taglio della coda;
b il taglio delle orecchie;
c la recisione delle corde vocali;
d l’esportazione delle unghie e dei denti.
2 Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
b per impedire la riproduzione.
3 a gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
b gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.
Articolo 11 –Uccisione
1 Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l’assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:
a sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
b sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.
La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne la spoglia.
2 Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:
a l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
b l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l’applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
c l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata perdita di coscienza.
Capitolo III –Misure complementari per gli animali randagi
Articolo 12 –Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
a Tali misure debbono comportare che:
i- se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell’animale;
ii- nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
b Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
i- l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
ii- di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
iii- di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.
Articolo 13 –Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione
Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.
Capitolo IV –Informazione ed istruzione
Articolo 14 –Programmi di informazione e di istruzione
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:
a l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifiche;
b la necessità di scoraggiare:
i- il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
ii- il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
iii- la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
c le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
d i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.
Capitolo V (…)
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